Definito per legge il lavoratore sportivo

Definito per legge il lavoratore sportivo

Pubblicato il Decreto Legislativo che aggiorna la disciplina del lavoro subordinato in ambito sportivo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo e il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali.

Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

In tema di sicurezza è importante sottolineare che gli ambienti di lavoro sportivo debbano essere altrettanto sicuri. Le superfici d’allenamento devono essere in gomma antitrauma per garantire l’assorbimento degli urti e le cadute accidentali.

Un nuovo passo importante verso la regolamentazione dei lavoratori dello sport, delle palestre e dei centri CrossFit è stato compiuto.